Associazione

Statuto

Denominazione, sede e durata
Art. 1 – E’ costituita l’associazione denominata “ARCHIVIO LUCIANO CARUSO ONLUS”. Regolata dagli articoli del Codice Civile, dal D. Lgs. 460/97 per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e dai principi generali dell’ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro e di utliità sociale.
La sede dell’associazione è stabilita in Firenze Via dei Ginori n. 23.
L’associazione ha durata illimitata, non ha alcun fine di lucro ed è autonoma da partiti e condizionamenti politici.
Finalità associative

Art. 2 – L’Associazione persegue le seguenti finalità:
* promuovere la conoscenza in Italia e all’estero dell’opera poetica, verbovisiva, critica, artistica e letteraria di Luciano Caruso;
* valorizzare la sua attività di intellettuale, di studioso e critico di arte e letteratura contemporanea, in particolare nell’ambito del Futurismo;
* ordinare e inventariare l’archivio, la biblioteca, i quadri, la produzione di libri d’artista sia a stampa sia in copia unica realizzati da Luciano Caruso rendendoli accessibili alla comunità degli studiosi;
* in considerazione del particolare impegno da lui dedicato all’attività didattica, offrire la possibilità a studenti di archivistica, biblioteconomia, beni culturali di svolgere tirocini, stipulando a questo proposito accordi e convenzioni con le Istituzioni didattiche preposte;
* sviluppare la più ampia collaborazione con Istituti ed Enti, pubblici e privati, fiorentini, nazionali ed anche esteri, per conseguire le proprie finalità;
* promuovere la conoscenza interdisciplinare di un’intera generazione di artisti e intellettuali che con passione e tensione morale hanno condiviso il lavoro e le ricerche di Luciano Caruso;
* accogliere anche altri archivi di personalità attive in settori disciplinari affini.
L’Associazione potrà realizzare le sue finalità attraverso pubblicazioni a stampa o via web, esposizioni reali o virtuali, giornate di studio, convegni, ed ogni altra iniziativa ritenuta idonea ai propri scopi.
Per raggiungere le proprie finalità, L’Associazione si avvale in primo luogo dei materiali scientifici quali documenti, libri, quadri, libri d’artista a stampa e in copia unica messi a disposizione dall’erede Sonia Puccetti nello spazio di sua proprietà, con modalità da convenirsi.
E’ fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell’articolo 10 del D. Legislativo n. 460 del 1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Soci
Art. 3 – Dell’associazione possono fare parte persone fisiche e giuridiche, sia italiane che straniere, che aderiranno su invito del Consiglio direttivo o che saranno ammessi a seguito di loro richiesta. L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e, pertanto, la partecipazione all’associazione non viene trasmessa agli eredi.
I soci si distinguono in:
– Fondatori
– Ordinari
– Giovani
– Sostenitori
– Onorari
I soci di minore età, fino al compimento del diciottesimo anno, partecipano alla vita dell’associazione, legittimamente rappresentati nei modi e termini stabiliti dalla legge.
Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione.
Sono soci ordinari coloro che, ottenuta l’ammissione all’associazione e condividendone gli scopi, si impegnano alla loro realizzazione nel rispetto del presente statuto e del regolamento.
Sono soci giovani coloro che hanno un’età inferiore ai 30 anni.
Sono soci sostenitori coloro che versano una quota annua di importo almeno doppio di quello previsto per soci ordinari se persone fisiche, o almeno triplo in caso di enti e società.
Sono soci onorari le persone fisiche oppure i rappresentanti di enti e Istituti che per il loro ruolo istituzionale o per aver conseguito particolari meriti su scala nazionale o internazionale nel campo delle ricerche e degli studi inerenti agli scopi dell’Associazione, possono dare con la loro presenza un concreto aiuto per il raggiungimento degli stessi. La qualifica di socio onorario viene conferita dal Consiglio direttivo per un periodo di due anni e potrà essere riconfermata; decade, per i rappresentanti istituzionali, al termine del loro mandato. I soci onorari sono dispensati dal pagamento delle quote annuali.
Tutti i soci hanno uguali diritti di partecipare all’attività e iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di accedere, alle condizioni fissate dal Regolamento, ai materiali conservati presso di essa.
La qualità di socio viene meno per:
– decesso della persona fisica o estinzione della persona giuridica, associazione o istituzione;
– mancato versamento della quota associativa annuale trascorsi 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio a cui essa si riferisce,
– limitatamente ai soci sostenitori, quando sia venuto meno il contributo costituente il presupposto della qualifica stessa; il socio sostenitore può comunque diventare socio ordinario, pagando la quota prevista;
– dimissioni volontarie;
– deliberazione dell’Assemblea, nel caso che il socio abbia tenuto un comportamento contrario o comunque incompatibile con gli scopi dell’ Associazione.

Organi dell’associazione
Art. 4 – Sono organi dell’associazione:
– L’Assemblea generale dei soci
– Il Consiglio direttivo
– Il Presidente
– Il Vicepresidente
– Il Segretario Tesoriere
– Il Collegio dei revisori legali
– Il Comitato scientifico
Tutte le cariche sono elettive ed esercitate a titolo gratuito.
Il Consiglio direttivo potrà attribuire la qualifica di presidente onorario a persona di chiara fama.

L’Assemblea dei soci
Art. 5 – L’Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative. L’Assemblea si riunisce, su convocazione del Presidente, in sessione ordinaria almeno una volta all’anno entro 120 giorni dal termine dell’esercizio e straordinariamente ogni qualvolta ne sia ravvisata la necessità sia da parte del Presidente che da almeno tre membri del Consiglio direttivo, o almeno da un terzo dei soci. Tale richiesta dovrà pervenire al Presidente in forma scritta. La convocazione dovrà essere fatta dal Presidente nel termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta.
Sono funzioni dell’Assemblea:
– eleggere il Consiglio direttivo;
– eleggere il Collegio dei revisori legali;
– approvare il bilancio preventivo;
– approvare il bilancio consuntivo/rendiconto economico-finanziario;
– approvare gli indirizzi programmatici di attività;
– approvare il regolamento interno per l’accesso ai materiali custoditi dall’Associazione e per la loro utilizzazione;
– deliberare l’ammissione dei soci ordinari e la nomina dei soci onorari;
– deliberare l’esclusione dei soci che abbiano tenuto comportamenti incompatibili con lo status di socio;
– stabilire ogni anno, per l’anno successivo, le quote minime annuali di associazione e di contribuzione;
– approvare le modifiche statutarie e decidere lo scioglimento dell’Associazione, determinandone le modalità;
– discutere su tutti gli argomenti posti all’Ordine del giorno.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci; in seconda convocazione – che potrà avere luogo anche nello stesso giorno della prima – quale che sia il numero dei soci presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
Gli associati potranno farsi rappresentare nell’Assemblea da altro associato delegato per scritto. Nessun associato potrà essere portatore di più di tre deleghe.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o in caso di necessità dal socio più anziano di età tra i presenti. Delibera di norma a maggioranza assoluta dei membri presenti o rappresentati.
L’Assemblea si riunisce in sede straordinaria per l’approvazione di modifiche allo statuto. In questi casi è richiesta la presenza, anche per delega, dei due terzi degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza di quelli presenti. Per deliberare lo scioglimento della associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Consiglio Direttivo
Art. 6 – Il Consiglio direttivo viene eletto dall’Assemblea, dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. La durata del primo Consiglio è stabilita in sede di atto costitutivo. La carica è gratuita.
E’ composto da cinque membri. Viene convocato dal Presidente – o, in caso di comprovato impedimento, dal vicepresidente – ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due componenti. La convocazione potrà avvenire con ogni mezzo: affissione presso la sede, telefono, fax, e-mail etc. Le sedute sono valide in presenza di almeno tre componenti; le delibere sono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.
Qualora, per qualsiasi ragione, il numero dei componenti del Consiglio Direttivo scenda stabilmente sotto la metà, esso sarà integrato, sino alla data della successiva Assemblea, per cooptazione tra gli aventi diritto.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Nello specifico può:
– Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea.
– Disciplinare e coordinare l’attività dell’Associazione mettendo in atto gli indirizzi programmatici approvati dall’Assemblea e intraprendendo tutte le iniziative necessarie.
– Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo/rendiconto economico-finanziario, i programmi e i rendiconti dell’attività associativa.
– Costituire settori e gruppi di ricerca, di studio, di lavoro, di progetto, assegnando i relativi incarichi e responsabilità, e stabilendo eventuali compensi.
– Decidere le modalità di corresponsione delle quote di associazione.
– Formulare proposte all’Assemblea in ordine all’attuazione di quanto previsto nel presente Statuto.
– Deliberare in merito all’ammissione di soci sostenitori e all’accettazione di lasciti e donazioni.
– Deliberare in merito all’esclusione dei soci nei casi previsti dal presente Statuto.
– Nominare i membri del Comitato scientifico.
– Conferire procure speciali o generali.
Elegge al suo interno:
– il Presidente;
– il Segretario Tesoriere

Presidente
Art. 7 – Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
E’ eletto, al loro interno, dai membri del Consiglio direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per 2 mandati.
Funzioni del Presidente:
– Convocare e presiedere l’Assemblea e le riunioni del Consiglio Direttivo.
– Assumere nell’interesse dell’Associazione le iniziative cautelari che ritenga opportune, con obbligo di riferire quanto prima al Consiglio Direttivo.
– Nominare il Vicepresidente all’interno dei membri del Consiglio direttivo.

Vicepresidente
Art. 8 – E’ nominato dal Presidente. E’ suo compito coadiuvare il Presidente, sostituendolo nelle funzioni in caso di assenza o impedimento.

Segretario Tesoriere
Art. 9 – E’ nominato dal Consiglio Direttivo. Ha il compito di:
– redigere il verbale delle riunioni degli organi collegiali;
– provvedere alla tenuta dei registri e alla conservazione della documentazione;
– curare la gestione amministrativa dell’Associazione e tutte le operazioni contabili finanziarie ritenute opportune;
– curare la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi sulla base delle indicazioni assunte dal Consiglio.
– operare, entro i limiti imposti dal Consiglio Direttivo, con banche ed uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso o comunque eseguire ogni operazione inerente la mansione affidatagli dagli organi statutari.

Collegio dei revisori legali
Art. 10 – Il Collegio dei revisori legali è composto da tre membri effettivi.
– E’ eletto dall’Assemblea e dura in carica tre esercizi. I revisori sono rieleggibili; la carica è gratuita.
– Il Collegio controlla l’amministrazione dell’Associazione verificando le operazioni di cassa, accertando la regolare tenuta della contabilità, esaminando i bilanci preventivi e consuntivi e certificandone la veridicità.
– Il Collegio dei Revisori redige verbale delle proprie riunioni, da trascrivere in apposito registro.

Comitato scientifico
Art. 11 – Il Comitato scientifico è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra qualificate personalità italiane o straniere. Alle sue riunioni partecipa il Presidente o un suo rappresentante; hanno facoltà di prendervi parte gli altri membri del Consiglio direttivo. Il Comitato scientifico esprime pareri in merito all’impostazione e all’orientamento culturale dell’Associazione e ai suoi rapporti con la comunità scientifica e accademica nazionale e internazionale e con gli altri soggetti con i quali essa interagisce. Su richiesta del Consiglio direttivo, si pronuncia sul programma annuale di attività dell’Associazione e propone a sua volta iniziative.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio
Art. 12 – L’esercizio sociale decorre dalla data del 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni dal termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, presenta per l’approvazione all’Assemblea ordinaria: la relazione sull’attività svolta, il bilancio consuntivo/rendiconto economico-finanziario, dal quale risultano i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, nonché il bilancio preventivo.
Le entrate dell’associazione sono costituite da:
– le quote di associazione, iscrizione e contribuzione dei soci;
– eredità, donazioni e legati;
– contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti e di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi nell’ambito dei fini statutari;
– contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
– proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed anche attraverso lo svolgimento di attività economiche direttamente connesse e sussidiarie per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
– erogazioni liberali degli associati o di terzi.
I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente collegate.

Art. 13 – Il patrimonio sociale è costituito da:
– beni mobili o immobili;
– donazioni, lasciti o successioni;
– altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità associative.
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morto di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.

Regolamento interno
Art. 14 – Il regolamento interno viene elaborato a cura del Consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea, al pari delle sue eventuali modifiche.

Scioglimento
Art. 15 – Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea, che si riunisce in forma straordinaria. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, sentito l’organismo di controllo di cui alla legge 662/96, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa disposizione di legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale
Art. 16 – Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

F.to – Marta Ricci
– F.TO GABRIELE CARRESI NOTAIO
copia conforme all’originale

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